Quando un accordo conciliativo non prevede la mera restituzione di finanziamenti od obblighi di restituzione, ma piuttosto produce l’effetto di ammettere al passivo un credito di importo maggiore rispetto a quello a suo tempo ammesso dal giudice della procedura concorsuale, l’effetto giuridico prodotto dal verbale di conciliazione giudiziale รจ l’accertamento del diritto di credito vantato nella procedura concorsuale. Tale diritto di credito costituisce, quindi, il diritto a contenuto patrimoniale che giustifica l’applicazione della disposizione di cui alla citata lett. c) dell’art. 8 della TPI allegata al TUR.

