CARINCI RASIA
  • Home
  • Professionisti
  • Dove siamo
  • Link
  • News
  • Pubblicazioni
    • Settore Civile
    • Settore Tributario
  • RICHIEDI INFORMAZIONI
    • Politica dei cookie (UE)
  • Home
  • Professionisti
  • Dove siamo
  • Link
  • News
  • Pubblicazioni
    • Settore Civile
    • Settore Tributario
  • RICHIEDI INFORMAZIONI
    • Politica dei cookie (UE)
CARINCI RASIA
  • Home
  • Professionisti
  • Dove siamo
  • Link
  • News
  • Pubblicazioni
    • Settore Civile
    • Settore Tributario
  • RICHIEDI INFORMAZIONI
    • Politica dei cookie (UE)
  • Home
  • Professionisti
  • Dove siamo
  • Link
  • News
  • Pubblicazioni
    • Settore Civile
    • Settore Tributario
  • RICHIEDI INFORMAZIONI
    • Politica dei cookie (UE)
Risposta n. 782 del 16/11/2021 – Cessione di partecipazioni il cui valore è stato rideterminato, in presenza di clausole di earn-out – Art. 67, co. 1, lett. c) e c-bis) Tuir
Home » Rassegna di interpelli » Risposta n. 782 del 16/11/2021 – Cessione di partecipazioni il cui valore è stato rideterminato, in presenza di clausole di earn-out – Art. 67, co. 1, lett. c) e c-bis) Tuir

Risposta n. 782 del 16/11/2021 – Cessione di partecipazioni il cui valore è stato rideterminato, in presenza di clausole di earn-out – Art. 67, co. 1, lett. c) e c-bis) Tuir

Avv. Paola Milioto 11/16/2021 15:52 Commenti disabilitati su Risposta n. 782 del 16/11/2021 – Cessione di partecipazioni il cui valore è stato rideterminato, in presenza di clausole di earn-out – Art. 67, co. 1, lett. c) e c-bis) Tuir

Il contratto di cessione di partecipazioni con clausola di earn-out permette un pagamento del corrispettivo in più tranche, ammettendo che: (i) la parte fissa sia corrisposta al cedente al momento del perfezionamento dell’acquisizione (al cosiddetto closing dell’operazione); (ii) mentre, la parte variabile sia versata al termine di un periodo successivo in ragione delle performance ottenute dalla società. I pagamenti in più tranche sono da assoggettare a tassazione in base al principio di cassa nel periodo d’imposta in cui i pagamenti sono percepiti.
Al fine di evitare che la modalità di pagamento del corrispettivo determini fenomeni di doppia imposizione nel caso in cui nel contratto di cessione siano previste clausole di earn-out e il cedente abbia rideterminato il costo o valore di acquisto della partecipazione oggetto della cessione, il corrispettivo complessivamente percepito
(vale a dire sia la parte fissa sia la parte variabile) fino a concorrenza del valore rideterminato della partecipazione, non deve essere ulteriormente assoggettato a tassazione. A tal fine, pertanto, se la parte fissa del corrispettivo è inferiore al valore rideterminato della partecipazione, in sede di compilazione del Modello Redditi PF, nel quadro RT dovrà essere indicato come “costo” il medesimo valore del corrispettivo percepito. Nei periodi d’imposta successivi, se sarà incassata anche la parte variabile del corrispettivo (earn-out), in sede di dichiarazione, il cedente dovrà tener conto dell’eccedenza di “costo” non utilizzato, indicando nella colonna 3 del Rigo RT22 ” totale dei costi o valori di acquisto” la differenza tra il valore rideterminato e quello in precedenza indicato nel quadro RT

 

 

 

link per leggere la risposta

cessione di partecipazioni

About the Author

Avv. Paola Milioto View all posts by Avv. Paola Milioto


« Previous Post
Next Post »
Archivi
  • Maggio 2025
  • Gennaio 2022
  • Dicembre 2021
  • Novembre 2021
  • Ottobre 2021
  • Settembre 2021
  • Agosto 2021
  • Luglio 2021
  • Giugno 2021
  • Maggio 2021
  • Dicembre 2020
  • Novembre 2020
  • Settembre 2020
  • Agosto 2019
  • Dicembre 2018
Categorie
  • Aree
  • Civile
  • Pubblicazioni
  • Rassegna di interpelli
  • Settore Tributario
  • Staff
  • Tributario
  • Uncategorized
Meta
  • Accedi
  • Feed dei contenuti
  • Feed dei commenti
  • WordPress.org
Articoli recenti
  • Dott.ssa Maira Nobili
  • Dott.ssa Adriana Patumi
  • Risposta n. 6 del 7/01/2022 – Applicazione del regime agevolativo di cui all’articolo 32, comma 2, del d.P.R. n. 601 del 1973 agli atti di acquisto di alloggi destinati al soddisfacimento dei bisogni delle famiglie inserite nelle graduatorie per l’assegnazione di Edilizia residenziale pubblica
  • Risposta n. 5 del 7/01/2022 Superbonus – Interventi di efficientamento energetico e antisismici su edificio di un unico proprietario (con usufrutto parziale a favore di un altro soggetto), composto da unità abitative residenziali e non – Prevalenza della natura residenziale dell’edificio (art. 119 DL n. 34 del 2020)
  • Risposta n. 4 del 7/01/2022 – Agevolazione ‘prima casa’
Commenti recenti
    LO STUDIO
    Lo Studio Legale civile e tributario dei Professori Andrea Carinci e Carlo Rasia offre assistenza e consulenza legale in materia civile e tributaria
    INFO LEGALI
    • Privacy Policy – Avv. Andrea Carinci
    • Privacy Policy – Avv. Carlo Rasia
    • Termini e Conditizioni
    • Politica dei cookie (UE)
    DOVE SIAMO
    Theme by Pojo.me - WordPress Themes
    Design by Elementor
    Scroll to top