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Risposta n. 667 del 6/10/2021 – Regime fiscale degli “investimenti qualificati” in un fondo già istituito al 1° gennaio 2017 (art. 1, co. 88 e ss., l. n. 232/2016
Home » Rassegna di interpelli » Risposta n. 667 del 6/10/2021 – Regime fiscale degli “investimenti qualificati” in un fondo già istituito al 1° gennaio 2017 (art. 1, co. 88 e ss., l. n. 232/2016

Risposta n. 667 del 6/10/2021 – Regime fiscale degli “investimenti qualificati” in un fondo già istituito al 1° gennaio 2017 (art. 1, co. 88 e ss., l. n. 232/2016

Avv. Paola Milioto 10/20/2021 13:23 Commenti disabilitati su Risposta n. 667 del 6/10/2021 – Regime fiscale degli “investimenti qualificati” in un fondo già istituito al 1° gennaio 2017 (art. 1, co. 88 e ss., l. n. 232/2016

L’art. 1, co. da 88 a 96, della legge di bilancio 2017 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, un regime di non imponibilità per i redditi derivanti da determinati investimenti (cd. “investimenti qualificati”) effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria e complementare. In particolare, i redditi finanziari, sia di capitale sia diversi, derivanti da tali investimenti qualificati non sono assoggettati all’imposta sul reddito, per le Casse di previdenza, e non concorrano alla formazione della base imponibile su cui si applica l’imposta sostitutiva di cui all’art. 17 del DLgs. 252/2005.

 

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investimenti qualificati

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