La società costituita nel 2091, l’inizio della cui attività era condizionato al perfezionamento dell’affitto di due rami d’azienda da parte di un’altra società cedente, non può essere inclusa tra i soggetti neocostituiti ai fini del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del d.l. n. 41 del 2021.