Con riguardo al soggetto che opti per il regime speciale dell’editoria, l’Agenzia ritiene che le copie stampate e stoccate in magazzino non possano essere considerate rilevanti ai fini del calcolo del fatturato e dei corrispettivi per la richiesta del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto legge n. 41 del 2021.