Solo il condominio che abbia caratteristiche tali da essere perfettamente equiparabile a quello previsto dal codice civile può essere incluso nell’ambito soggettivo di applicazione della detrazione di cui all’articolo 119 del decreto Rilancio (cd. Superbonus), come già precisato con i chiarimenti forniti con la circolare n. 24/E del 2020 (l’istanza è stata presentata da una società cooperativa che gestisce taluni alloggi e le parti comuni attraverso un condominio di gestione).