In considerazione dell’applicazione dell’art. 24 del decreto Rilancio – che ha previsto un’agevolazione ai fini IRAP consistente nel non dover versare il saldo relativo al periodo d’imposta 31.12.2019 e la prima rata di acconto del periodo d’imposta 2020 -, si ritiene che la società neo costituita a seguito di trasformazione realizzata a gennaio 2020 (i) per il periodo “ante trasformazione” non deve versare il I° acconto IRAP 2020, mentre deve versare il saldo IRAP 2020; (ii) per il periodo “post trasformazione” deve versare il I° acconto IRAP 2020.