La scissione parziale asimmetrica di una società – che intende realizzare una riorganizzazione degli assetti partecipativi di quattro nuclei familiari, al fine di preservare la continuità dell’attività imprenditoriale da questi esercitata – non costituisce un’operazione abusiva ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non consentendo la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito.