Laddove l’Iva sia stata assolta erroneamente dal cessionario mediante il meccanismo dell’inversione contabile, il cedente deve definire esclusivamente la sanzione, non avendo l’obbligo di versare l’imposta. Il cessionario, a sua volta, pur rispondendo solidalmente della sanzione applicabile alla violazione, conserva il diritto alla detrazione dell’imposta.