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Risposta n. 652 del 4/10/2021 – Investimenti da parte di fondi esteri in fondi alternativi immobiliari italiani – Art. 7, co. 3, d.l. n. 351/2001
Home » Rassegna di interpelli » Risposta n. 652 del 4/10/2021 – Investimenti da parte di fondi esteri in fondi alternativi immobiliari italiani – Art. 7, co. 3, d.l. n. 351/2001

Risposta n. 652 del 4/10/2021 – Investimenti da parte di fondi esteri in fondi alternativi immobiliari italiani – Art. 7, co. 3, d.l. n. 351/2001

Avv. Paola Milioto 10/18/2021 07:18 Commenti disabilitati su Risposta n. 652 del 4/10/2021 – Investimenti da parte di fondi esteri in fondi alternativi immobiliari italiani – Art. 7, co. 3, d.l. n. 351/2001

I Fondi esteri costituiti con la forma giuridica di partnership, che abbiano la finalità di investimento del tutto analoghe a quelle che contraddistinguono i fondi comuni di investimento italiani, possono considerarsi soggetti a vigilanza prudenziale (nel caso analizzato, negli Stati Uniti d’America), nell’interesse dei partecipanti e in totale autonomia dai medesimi, a condizione che gli Advisors, incaricati della gestione degli investimenti, siano soggetti al controllo da parte della SEC. In tale contesto, l’Agenzia ha ritenuto che i proventi derivanti dalla partecipazione
indiretta di tali Fondi esteri nel Fondo Immobiliare Italiano, non siano soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi dell’art. 7, co. 3, del d.l. n. 351/2001.

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investimenti ritenuta alla fonte

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